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Finalità del provvedimento

Regola l’uso del Portale ACN e dei Servizi NIS, i ruoli degli utenti, la registrazione annuale, l’aggiornamento delle informazioni, l’elenco dei fornitori rilevanti e il processo digitale di categorizzazione delle attività e dei servizi.

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24 articoli

Indice della determinazione

  1. Articolo 1DefinizioniDefinisce soggetti, ruoli, servizi digitali e informazioni utilizzati nelle procedure ACN. Include le nozioni di punto di contatto, referente CSIRT, utenti del Portale, aggiornamento annuale e continuo, nonché i criteri per individuare i fornitori rilevanti NIS.
  2. Articolo 2Oggetto, ambito di applicazione e finalitàDelimita l’oggetto del provvedimento: accesso e uso del Portale ACN, informazioni da trasmettere, designazione dei rappresentanti, registrazione, aggiornamenti, categorizzazione e procedimenti collegati alla vigilanza e alle sanzioni.
  3. Articolo 3Termini di uso del Portale ACN e dei Servizi NISStabilisce che le comunicazioni con l’Autorità avvengano tramite i Servizi NIS, salvo eccezioni espresse o forza maggiore. Impone correttezza delle dichiarazioni, rispetto delle scadenze, tutela delle credenziali e accesso alle sole informazioni necessarie.
  4. Articolo 4Punto di contattoDefinisce ruolo, compiti e requisiti del punto di contatto, che opera per conto del soggetto NIS nelle interlocuzioni con ACN. Disciplina designazione, poteri, durata e sostituzione, collegando il ruolo alla responsabilità organizzativa del soggetto.
  5. Articolo 5Sostituto punto di contattoIntroduce un sostituto distinto dal punto di contatto, soggetto alle stesse regole. Il sostituto supporta il titolare e ne assicura le funzioni in caso di assenza o impedimento.
  6. Articolo 6Rappresentante nell’UnioneRegola la designazione del rappresentante NIS in Italia per i soggetti stabiliti fuori dall’Unione, prevedendo trasmissione e aggiornamento annuale della documentazione tra settembre e novembre.
  7. Articolo 7Referente CSIRT e sostitutiDisciplina la nomina del referente CSIRT e dei sostituti, il loro censimento e l’accesso alle procedure di notifica. La designazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno di inserimento nell’elenco NIS.
  8. Articolo 8Censimento degli utentiRegola il censimento personale degli utenti tramite CIE o SPID e l’acquisizione dei dati anagrafici e di contatto necessari per usare il Portale ACN.
  9. Articolo 9Associazione dell’utenza del punto di contatto e del sostituto al soggetto NISDescrive l’associazione dell’utenza del punto di contatto e del sostituto al soggetto NIS, con verifiche sui dati identificativi e procedure di validazione della relazione rappresentativa.
  10. Articolo 10Associazione delle utenze al soggetto NISConsente al punto di contatto di invitare utenti con ruolo operativo e, in misura limitata, di segreteria. Definisce modalità di associazione, poteri e revoca delle utenze aggiuntive.
  11. Articolo 11RegistrazioneRegola la registrazione annuale dal 1° gennaio al 28 febbraio, il contenuto della dichiarazione, il calcolo dimensionale, la conferma del punto di contatto e gli effetti delle dichiarazioni tardive o non più modificabili.
  12. Articolo 12Clausola di salvaguardiaConsente di chiedere la clausola di salvaguardia quando il calcolo dimensionale appare sproporzionato. La richiesta deve essere motivata con gli elementi previsti dal decreto e viene valutata da ACN con le Autorità di settore.
  13. Articolo 13Individuazione da parte dell’Autorità nazionale competente NISObbliga i soggetti individuati direttamente dall’Autorità nazionale competente NIS a censirsi e registrarsi secondo le regole generali, entro i termini indicati nella notifica di individuazione.
  14. Articolo 14Verifiche di coerenzaPrevede controlli a campione sulla coerenza delle dichiarazioni. Disciplina termini, proroghe, richieste integrative, sospensione dei termini e comunicazione dell’esito positivo o negativo.
  15. Articolo 15Elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS e comunicazioniDescrive come ACN elabora l’elenco dei soggetti NIS e comunica l’inserimento o l’esclusione. Ai soggetti inseriti e ai punti di contatto viene attribuito un codice identificativo univoco.
  16. Articolo 16Processo per l’aggiornamento annuale delle informazioniRegola l’aggiornamento annuale delle informazioni dal 15 aprile al 31 maggio. Comprende dati societari, organi direttivi, settori, attività, servizi, contatti e fornitori rilevanti, con regole per ritardi, precompilazione ed esenzioni DORA.
  17. Articolo 17Elencazione degli organi di amministrazione e direttiviRichiede l’elencazione dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi mediante codice fiscale e PEC. Le persone indicate devono accettare l’associazione attraverso il Portale ACN.
  18. Articolo 18Elencazione dei fornitori rilevanti NISStabilisce i dati da trasmettere per ogni fornitore rilevante NIS: denominazione, codice fiscale, Paese, codici CPV delle forniture e criterio utilizzato per qualificarne la rilevanza.
  19. Articolo 19Processo per l’aggiornamento continuo delle informazioniConsente l’aggiornamento continuo delle informazioni dopo il perfezionamento dell’aggiornamento annuale e fino al 14 aprile successivo. Le modifiche devono essere confermate e tracciate attraverso i Servizi NIS.
  20. Articolo 20Processo per l’elencazione e la categorizzazione delle attività e dei serviziDisciplina la trasmissione dell’elenco categorizzato dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno. L’elenco diventa definitivo alla scadenza; le entità finanziarie soggette a DORA sono esentate, salvo adesione volontaria.
  21. Articolo 21Verifiche di conformitàPrevede verifiche a campione sugli elenchi categorizzati, con riscontro entro novanta giorni prorogabili di sessanta. Regola richieste integrative, termini di risposta e convalida per silenzio dell’Autorità.
  22. Articolo 22Disposizioni finanziarieIndividua nelle risorse già assegnate ad ACN e alle Autorità di settore la copertura degli oneri applicativi.
  23. Articolo 23PubblicitàDispone la pubblicazione sui siti istituzionali e la comunicazione tramite Gazzetta Ufficiale.
  24. Articolo 24ApplicazioneSostituisce la Determinazione ACN n. 379887/2025. Si applica dal 15 aprile 2026, mentre le disposizioni sulla categorizzazione del Capo V decorrono dal 1° maggio 2026.
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