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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV

Articolo 29

Banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio

Sintesi Articolo 29

L'articolo si occupa dei gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e dei fornitori di servizi di registrazione, in ragione del loro contributo a sicurezza, stabilità e resilienza del DNS. A loro carico è posto l'obbligo di raccogliere e mantenere dati di registrazione accurati, necessari a identificare e contattare i titolari dei domini.

Modalità e procedure di raccolta devono essere rese pubbliche, e l'elenco dei dati va reso accessibile ai soggetti legittimati che ne facciano richiesta; l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può accedervi previa richiesta. Per evitare duplicazioni, gestori e fornitori di servizi di registrazione definiscono tra loro procedure di collaborazione.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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