D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo II
Articolo 12
Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS
Sintesi Articolo 12
Presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è istituito in via permanente il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o da un suo delegato. Vi siedono un rappresentante per ciascuna Autorità di settore e due rappresentanti designati per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
In funzione dei temi trattati possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni, università ed enti di ricerca. Il Tavolo si riunisce con cadenza trimestrale, o su richiesta di almeno tre componenti, svolge attività di supporto all'Autorità nazionale e redige ogni anno una relazione sull'attuazione del decreto.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. Presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' costituito, in via permanente, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, per assicurare l'implementazione e attuazione del presente decreto.
2. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' presieduto dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, o da un suo delegato, ed e' composto da un rappresentante di ogni Autorita' di settore NIS di cui all'articolo 11 e da due rappresentanti designati da regioni e province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I componenti del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati dalle previsioni di cui al presente decreto.
4. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' convocato su indicazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti e si riunisce almeno una volta per trimestre.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:
a) supporta l'Autorita' nazionale competente NIS nello svolgimento delle funzioni relative all'implementazione e all'attuazione del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere da a) a f);
b) formula proposte e pareri per l'adozione di iniziative, linee guida o atti di indirizzo ai fini dell'efficace attuazione del presente decreto;
c) predispone una relazione annuale sull'attuazione del presente
decreto.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, possono essere dettate ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo. Per la partecipazione al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.