D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV
Articolo 26
Notifica volontaria di informazioni pertinenti
Sintesi Articolo 26
Accanto alle notifiche obbligatorie, il decreto apre un canale volontario per trasmettere informazioni diverse dagli incidenti significativi: quasi-incidenti e minacce informatiche.
Possono avvalersene i soggetti essenziali e importanti, ma anche organizzazioni che restano fuori dal campo di applicazione. Il CSIRT tratta queste segnalazioni con le modalità ordinarie, salvo che l'onere risulti eccessivo e sproporzionato rispetto all'evento. È un modo per contribuire alla conoscenza collettiva delle minacce senza attivare obblighi ulteriori.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. In aggiunta all'obbligo di notifica di incidente di cui all'articolo 25, possono essere trasmesse, su base volontaria, notifiche al CSIRT Italia da parte dei:
a) soggetti essenziali e soggetti importanti, per quanto riguarda gli incidenti diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, le minacce informatiche e i quasi-incidenti;
b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di applicazione del presente decreto, per quanto riguarda gli incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi, le minacce informatiche e i quasi-incidenti.
2. Il CSIRT Italia:
a) tratta le notifiche volontarie applicando la procedura di cui all'articolo 25;
b) tratta le notifiche di incidente di cui all'articolo 25 prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie;
c) tratta le notifiche volontarie soltanto qualora cio' non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
3. Fatte salve le esigenze di indagine, accertamento e perseguimento di reati, la notifica volontaria di cui al comma 1 non puo' avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica.