D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo III
Articolo 18
Gruppo di cooperazione NIS
Sintesi Articolo 18
Il decreto disciplina la partecipazione italiana al Gruppo di cooperazione NIS europeo, sede della cooperazione strategica tra Stati membri, Commissione ed ENISA.
Tramite l'Autorità nazionale competente, l'Italia contribuisce allo scambio di buone pratiche, all'elaborazione di metodologie comuni e alle valutazioni coordinate dei rischi delle catene di approvvigionamento critiche. I documenti prodotti in quella sede, pur non vincolanti, orientano l'interpretazione degli obblighi nazionali.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: Normattiva.
1. L'Autorita' nazionale competente NIS partecipa al Gruppo di cooperazione NIS.
2. Le Autorita' di settore NIS partecipano, su richiesta dell'Autorita' nazionale competente NIS, alle iniziative del Gruppo di cooperazione NIS relative al proprio settore di interesse.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, supportata dalle Autorita' di settore NIS interessate, provvede a:
a) tenere conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS in merito al recepimento e all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
b) tenere conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS in merito allo sviluppo e all'attuazione di politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16;
c) scambiare migliori prassi e informazioni relative all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, anche per quanto riguarda minacce informatiche, incidenti, vulnerabilita', quasi-incidenti, iniziative di sensibilizzazione, attivita' di formazione, esercitazioni e competenze, sviluppo di capacita', specifiche tecniche anche adottate da un organismo di normazione
riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012, nonche' all'identificazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti ai sensi del presente decreto;
d) effettuare scambi di opinioni per quanto riguarda l'attuazione degli atti giuridici settoriali dell'Unione europea che contengono disposizioni in materia di sicurezza informatica;
e) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21;
f) richiedere, se del caso, una discussione sulle relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21 che coinvolgono l'Autorita' nazionale competente NIS e l'elaborazione di conclusioni e di raccomandazioni a riguardo;
g) discutere casi di assistenza reciproca, ivi incluse le esperienze e i risultati delle azioni di vigilanza comuni transfrontaliere di cui all'articolo 39;
h) su richiesta di uno o piu' Stati membri, discutere le richieste specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 39;
i) richiedere, se opportuno, la discussione di richieste specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 39 che coinvolgono l'Autorita' nazionale competente NIS;
l) scambiare opinioni su misure per mitigare la ricorrenza di incidenti e crisi di sicurezza informatica su vasta scala sulla base degli insegnamenti tratti da EU-CyCLONe e dalla Rete di CSIRT nazionali;
m) partecipare, ove necessario, ai programmi di sviluppo delle capacita', anche prevedendo lo scambio di personale tre le Autorita' nazionali e quelle di altri Stati membri;
n) discutere le attivita' intraprese per quanto riguarda le esercitazioni in materia di sicurezza informatica, comprese le attivita' svolte dall'ENISA;
o) partecipare alle riunioni congiunte con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici istituito ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, volte a promuovere e ad agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni nell'attuazione della direttiva medesima e della direttiva (UE) 2022/2555.
4. Inoltre, ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, supportata dalle Autorita' di settore NIS interessate, contribuisce:
a) alla definizione degli orientamenti non vincolanti per le autorita' competenti in merito al recepimento e all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
b) alla definizione degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS in merito allo sviluppo e all'attuazione di politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16;
c) alla definizione di pareri non vincolanti e alla cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda le nuove iniziative strategiche in materia di sicurezza informatica e la coerenza dei requisiti settoriali di informatica;
d) alla definizione di pareri non vincolanti e alla cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda i progetti di atti delegati o di esecuzione adottati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555;
e) allo scambio delle migliori prassi e di informazioni con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione europea;
f) se del caso, all'elaborazione di conclusioni e di raccomandazioni circa le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21;
g) all'elaborazione delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;
h) alla definizione degli orientamenti strategici per EU-CyCLONe e per la Rete di CSIRT nazionali su specifiche questioni emergenti;
i) al rafforzamento delle capacita' di sicurezza informatica a livello dell'Unione europea;
l) all'organizzazione di riunioni congiunte periodiche con i pertinenti portatori di interessi del settore privato dell'Unione
europea per discutere le attivita' svolte dal Gruppo di cooperazione NIS e raccogliere contributi sulle sfide strategiche emergenti;
m) alla definizione della metodologia e degli aspetti organizzativi delle revisioni tra pari di cui all'articolo 21 nonche' della metodologia di autovalutazione per gli Stati membri e all'elaborazione dei codici di condotta su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di sicurezza informatica designati di cui al medesimo articolo;
n) all'elaborazione delle relazioni, ai fini del riesame di cui all'articolo 40 della direttiva (UE) 2022/2555, sull'esperienza acquisita a livello strategico e dalle revisioni tra pari sull'attuazione della direttiva stessa;
o) alla discussione e allo svolgimento periodico di valutazione dello stato di avanzamento delle minacce o degli incidenti informatici, ivi inclusi i ransomware;
p) alla collaborazione con l'ENISA e con la Commissione europea per la pubblicazione della relazione biennale sullo stato della sicurezza informatica nell'Unione europea di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;
q) alla collaborazione con l'ENISA, con la Commissione europea e con la Rete di CSIRT nazionali, per la definizione della metodologia di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato della sicurezza informatica nell'Unione europea.