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D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 · Capo IV

Articolo 24

Obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica

Sintesi Articolo 24

È il cuore degli obblighi di sicurezza: i soggetti essenziali e importanti adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi ai propri sistemi informativi e di rete. L'adeguatezza va misurata sui rischi esistenti; la proporzionalità sul grado di esposizione, sulla dimensione del soggetto, sulla probabilità degli incidenti e sulla loro gravità, incluso l'impatto sociale ed economico.

L'approccio è multi-rischio e protegge anche l'ambiente fisico. Il decreto elenca le misure minime: analisi dei rischi e politiche di sicurezza, gestione degli incidenti, continuità operativa con backup e gestione delle crisi, sicurezza della catena di approvvigionamento, sviluppo e manutenzione sicuri con gestione delle vulnerabilità, verifica di efficacia delle misure, igiene informatica e formazione, crittografia, sicurezza del personale, controllo degli accessi e gestione degli asset, autenticazione a più fattori e comunicazioni protette.

Sulla supply chain, ciascun soggetto valuta le vulnerabilità specifiche di ogni fornitore diretto e la qualità complessiva di prodotti e pratiche di sicurezza, tenendo conto degli esiti delle valutazioni coordinate svolte a livello europeo. Se emerge una non conformità, le correzioni appropriate e proporzionate vanno adottate tempestivamente.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: Normattiva.

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