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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo IV

Articolo 21

Misure di gestione dei rischi di cibersicurezza

Sintesi Articolo 21

È l'articolo che definisce il contenuto minimo degli obblighi di sicurezza. I soggetti essenziali e importanti devono adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate a gestire i rischi per i propri sistemi informativi e di rete e a prevenire o ridurre l'impatto degli incidenti.

La proporzionalità non è discrezionalità: va calibrata su stato dell'arte, norme europee e internazionali applicabili, costi di attuazione, grado di esposizione al rischio, dimensioni del soggetto, probabilità e gravità degli incidenti, incluso il loro impatto sociale ed economico.

L'approccio richiesto è multirischio e comprende un elenco minimo di dieci ambiti: analisi dei rischi e politiche di sicurezza, gestione degli incidenti, continuità operativa e gestione delle crisi, sicurezza della catena di approvvigionamento, sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi con gestione delle vulnerabilità, valutazione di efficacia delle misure, igiene informatica e formazione, crittografia, sicurezza delle risorse umane, controllo degli accessi e gestione degli attivi, autenticazione a più fattori e comunicazioni protette.

Sulla catena di approvvigionamento il testo chiede di considerare le vulnerabilità specifiche di ciascun fornitore diretto, la qualità complessiva dei suoi prodotti e delle sue pratiche di sicurezza e le sue procedure di sviluppo sicuro. In caso di non conformità accertata, il soggetto deve adottare senza indebito ritardo le misure correttive necessarie.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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