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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo IV

Articolo 22

Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche

Sintesi Articolo 22

Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, può effettuare valutazioni coordinate a livello dell'Unione dei rischi per la sicurezza di specifiche catene di approvvigionamento critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC.

Le valutazioni tengono conto sia dei fattori di rischio tecnici sia di quelli non tecnici, e i loro esiti alimentano gli obblighi di gestione del rischio della catena di approvvigionamento previsti dall'articolo 21.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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