Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo IV
Articolo 22
Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche
Sintesi Articolo 22
Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, può effettuare valutazioni coordinate a livello dell'Unione dei rischi per la sicurezza di specifiche catene di approvvigionamento critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC.
Le valutazioni tengono conto sia dei fattori di rischio tecnici sia di quelli non tecnici, e i loro esiti alimentano gli obblighi di gestione del rischio della catena di approvvigionamento previsti dall'articolo 21.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, può effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza di specifiche catene di approvvigionamento critiche di servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC, tenendo conto dei fattori di rischio tecnici e, se opportuno, non tecnici.
2. La Commissione, previa consultazione del gruppo di cooperazione e dell'ENISA, nonché, ove necessario, dei pertinenti portatori di interessi, identifica i servizi TIC, i sistemi TIC o i prodotti TIC critici specifici che possono essere oggetto della valutazione coordinata del rischio per la sicurezza di cui al paragrafo 1.