Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo I
Articolo 5
Armonizzazione minima
Sintesi Articolo 5
La direttiva è di armonizzazione minima: gli Stati membri possono adottare o mantenere norme che assicurano un livello di cibersicurezza più elevato, purché compatibili con il diritto dell'Unione.
La conseguenza è che la conformità non si esaurisce nella lettura del testo europeo: il perimetro effettivo degli obblighi va sempre verificato sulla normativa nazionale di recepimento e sui provvedimenti attuativi dell'autorità competente.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni che garantiscano un livello più elevato di cibersicurezza, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell’Unione.