Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VI
Articolo 30
Notifica volontaria di informazioni pertinenti
Sintesi Articolo 30
Accanto alle notifiche obbligatorie, gli Stati membri assicurano la possibilità di trasmettere notifiche volontarie di incidenti, minacce e quasi incidenti, sia da parte dei soggetti nell'ambito della direttiva sia da parte di soggetti che ne restano fuori.
Le notifiche obbligatorie sono trattate in via prioritaria rispetto a quelle volontarie, e la notifica volontaria non comporta l'imposizione di obblighi ulteriori a carico del segnalante. È un canale che consente di alimentare la conoscenza collettiva delle minacce senza esporsi a conseguenze sanzionatorie.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta all'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, possano essere trasmesse, su base volontaria, notifiche ai CSIRT o, se opportuno, alle autorità competenti, da parte dei:
a) soggetti essenziali e importanti, per quanto riguarda gli incidenti, le minacce informatiche e i quasi incidenti;
b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda gli incidenti significativi, le minacce informatiche e i quasi incidenti.
2. Gli Stati membri trattano le notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Gli Stati membri possono trattare le notifiche obbligatorie prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie.
Se necessario, i CSIRT e, se del caso, le autorità competenti forniscono ai punti di contatto unici le informazioni sulle notifiche ricevute a norma del presente articolo, garantendo nel contempo la riservatezza e la tutela adeguata delle informazioni fornite dal soggetto notificante. Fatti salvi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, la segnalazione volontaria non ha l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo aggiuntivo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse trasmesso la notifica.