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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII

Articolo 32

Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali

Sintesi Articolo 32

Per i soggetti essenziali le autorità dispongono di un ampio ventaglio di poteri di controllo: ispezioni in loco, vigilanza fuori sede anche a campione, audit periodici e mirati, scansioni di sicurezza, richieste di informazioni, di accesso a dati, documenti e politiche di sicurezza, e richieste di prove dell'attuazione delle misure.

Sul piano dell'esecuzione, l'autorità può emanare avvertimenti, adottare istruzioni vincolanti, ordinare la cessazione di condotte non conformi, imporre la notifica dell'incidente ai destinatari dei servizi o la sua pubblicazione, e fissare termini per le misure correttive.

Le misure più incisive sono previste come extrema ratio, quando le altre risultino inefficaci: la sospensione temporanea di una certificazione o autorizzazione e l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali in capo alle persone fisiche che esercitano compiti di amministratore delegato o rappresentante legale.

L'autorità deve motivare le proprie decisioni e, prima di adottare misure di esecuzione, dare al soggetto la possibilità di essere sentito, tenendo conto delle circostanze del caso, della gravità e della durata della violazione.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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