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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII

Articolo 35

Violazioni che comportano una violazione dei dati personali

Sintesi Articolo 35

Se nel corso della vigilanza emerge che una violazione degli obblighi degli articoli 21 o 23 può comportare una violazione di dati personali, le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'autorità di controllo per la protezione dei dati.

Qualora quest'ultima irroghi una sanzione pecuniaria per quella violazione, l'autorità competente per la NIS2 non impone una sanzione pecuniaria per gli stessi fatti, ma può applicare le altre misure di esecuzione. È la regola che evita il cumulo sanzionatorio tra i due impianti, senza però eliminare il potere di ordinare misure correttive.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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