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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo II

Articolo 12

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità

Sintesi Articolo 12

L'articolo disciplina la divulgazione coordinata delle vulnerabilità. Ogni Stato membro designa un CSIRT come coordinatore, che funge da intermediario di fiducia tra chi segnala una vulnerabilità e il fabbricante o fornitore del prodotto o servizio interessato.

È inoltre prevista l'istituzione, da parte dell'ENISA, di una banca dati europea delle vulnerabilità, alimentata su base volontaria e contenente informazioni sulle vulnerabilità note, sui prodotti interessati e sulle misure correttive disponibili. Per chi gestisce un programma di vulnerability management è un riferimento da integrare nelle fonti di intelligence.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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