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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII

Articolo 37

Assistenza reciproca

Sintesi Articolo 37

Quando un soggetto presta servizi in più Stati membri, o ha stabilimenti o sistemi in Stati diversi da quello che esercita la vigilanza, le autorità competenti cooperano e si prestano assistenza reciproca.

L'assistenza comprende lo scambio di informazioni, la richiesta di adottare misure di vigilanza o esecuzione e, se del caso, lo svolgimento di azioni congiunte. Una richiesta di assistenza può essere rifiutata solo per motivi definiti e adeguatamente motivati.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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