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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo V

Articolo 28

Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio

Sintesi Articolo 28

L'articolo impone ai registri dei nomi di dominio di primo livello e ai soggetti che prestano servizi di registrazione di raccogliere e mantenere dati accurati e completi sulla registrazione dei nomi di dominio, in una banca dati dedicata e con politiche e procedure documentate.

I dati devono comprendere gli elementi necessari a identificare e contattare i titolari e i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio. È prevista una procedura di verifica e l'obbligo di rendere pubblicamente disponibili i dati non personali, nonché di rispondere senza indebito ritardo, e comunque entro 72 ore, alle richieste di accesso legittime.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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