Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII
Articolo 34
Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti
Sintesi Articolo 34
L'articolo fissa le condizioni generali delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni devono essere in ogni caso effettive, proporzionate e dissuasive, e sono irrogate in aggiunta alle misure di esecuzione previste dagli articoli 32 e 33.
I massimali sono differenziati: per i soggetti essenziali, fino ad almeno 10.000.000 di EUR o al 2% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente, se superiore; per i soggetti importanti, fino ad almeno 7.000.000 di EUR o all'1,4% del fatturato mondiale annuo totale, se superiore.
Nel determinare la sanzione l'autorità considera gravità e durata della violazione, danni causati, carattere doloso o colposo, misure adottate per prevenire o attenuare il danno, precedenti, grado di cooperazione e vantaggi conseguiti. Gli Stati membri possono prevedere penalità di mora per costringere alla cessazione della violazione.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative pecuniarie imposte ai soggetti essenziali e importanti a norma del presente articolo in relazione alle violazioni della presente direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono imposte in aggiunta a qualsiasi delle misure di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a h), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 4, lettere da a) a g).
3. Nel decidere se imporre una sanzione amministrativa pecuniaria e il relativo importo in ciascun singolo caso si tiene debitamente conto almeno degli elementi di cui all'articolo 32, paragrafo 7.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ove violino l'articolo 21 o 23, i soggetti essenziali siano soggetti, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di almeno 10 000 000 EUR o a un massimo di almeno il 2 % del totale del fatturato mondiale annuo per l'esercizio precedente dell'impresa cui il soggetto essenziale appartiene, se tale importo è superiore.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, ove violino l'articolo 21 o 23, i soggetti importanti siano soggetti, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a sanzioni pecuniarie amministrative pari a un massimo di almeno 7 000 000 EUR o a un massimo di almeno l'1,4 % del totale del fatturato mondiale annuo per l'esercizio precedente dell'impresa cui il soggetto importante appartiene, se tale importo è superiore.
6. Gli Stati membri possono prevedere la facoltà di infliggere penalità di mora al fine di imporre a un soggetto essenziale o importante di cessare una violazione della presente direttiva conformemente a una precedente decisione dell'autorità competente.
7. Fatti salvi i poteri delle autorità competenti a norma degli articoli 32 e 33, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie agli enti della pubblica amministrazione.
8. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, lo Stato membro in questione provvede affinché il presente articolo possa applicarsi in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Lo Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il 17 ottobre 2024 e ne comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.