nis2-directive.it

Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII

Articolo 34

Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti

Sintesi Articolo 34

L'articolo fissa le condizioni generali delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni devono essere in ogni caso effettive, proporzionate e dissuasive, e sono irrogate in aggiunta alle misure di esecuzione previste dagli articoli 32 e 33.

I massimali sono differenziati: per i soggetti essenziali, fino ad almeno 10.000.000 di EUR o al 2% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente, se superiore; per i soggetti importanti, fino ad almeno 7.000.000 di EUR o all'1,4% del fatturato mondiale annuo totale, se superiore.

Nel determinare la sanzione l'autorità considera gravità e durata della violazione, danni causati, carattere doloso o colposo, misure adottate per prevenire o attenuare il danno, precedenti, grado di cooperazione e vantaggi conseguiti. Gli Stati membri possono prevedere penalità di mora per costringere alla cessazione della violazione.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

Scrivici su WhatsApp