Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo I
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Sintesi Articolo 1
La direttiva fissa l'obiettivo di un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione e indica gli strumenti con cui raggiungerlo: obbligo per ogni Stato membro di dotarsi di una strategia nazionale, di designare autorità competenti, punti di contatto unici e CSIRT, e di partecipare ai meccanismi di cooperazione europei.
Il perimetro operativo si compone di tre blocchi: le misure di gestione del rischio e gli obblighi di segnalazione a carico dei soggetti essenziali e importanti, le regole su condivisione delle informazioni, e il quadro di vigilanza ed esecuzione. È l'articolo che dichiara l'architettura poi sviluppata nei capi successivi.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. La presente direttiva stabilisce misure volte a garantire un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione in modo da migliorare il funzionamento del mercato interno.
2. A tal fine, la presente direttiva stabilisce:
a) obblighi che impongono agli Stati membri di adottare strategie nazionali in materia di cibersicurezza e di designare o creare autorità nazionali competenti, autorità di gestione delle crisi informatiche, punti di contatto unici in materia di sicurezza (punti di contatto unici) e team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT);
b) misure in materia di gestione dei rischi di cibersicurezza e obblighi di segnalazione per i soggetti di un tipo di cui all'allegato I o II nonché per soggetti identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557;
c) norme e obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza;
d) obblighi in materia di vigilanza ed esecuzione per gli Stati membri.