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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo I

Articolo 4

Atti giuridici settoriali dell'Unione

Sintesi Articolo 4

L'articolo regola il concorso con gli atti settoriali dell'Unione. Se una normativa di settore impone ai soggetti obblighi di gestione del rischio o di segnalazione di effetto almeno equivalente a quelli della NIS2, si applicano le disposizioni settoriali e le corrispondenti previsioni della direttiva non trovano applicazione.

La valutazione di equivalenza va fatta in concreto, verificando che le misure settoriali coprano davvero il medesimo perimetro di requisiti e che l'accesso di autorità e CSIRT alle informazioni sugli incidenti sia garantito. È il meccanismo che consente, ad esempio, l'articolazione tra NIS2 e regolamento DORA per il settore finanziario.

Per gli operatori attivi in comparti regolati la conseguenza pratica è di dover mappare gli obblighi su due assi, generale e settoriale, evitando sia duplicazioni sia lacune. La Commissione fornisce orientamenti sull'applicazione di questa clausola.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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