Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VIII
Articolo 38
Esercizio della delega
Sintesi Articolo 38
L'articolo disciplina l'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione, fissandone la durata, le condizioni di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, e l'obbligo di consultare gli esperti designati dagli Stati membri.
Gli atti delegati entrano in vigore solo se, entro il termine previsto, nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni. È il meccanismo attraverso cui si specificano, tra l'altro, i requisiti di certificazione dell'articolo 24.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2023.
3. La delega di potere di cui all'articolo 24, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.