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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VIII

Articolo 38

Esercizio della delega

Sintesi Articolo 38

L'articolo disciplina l'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione, fissandone la durata, le condizioni di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, e l'obbligo di consultare gli esperti designati dagli Stati membri.

Gli atti delegati entrano in vigore solo se, entro il termine previsto, nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni. È il meccanismo attraverso cui si specificano, tra l'altro, i requisiti di certificazione dell'articolo 24.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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