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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo I

Articolo 6

Definizioni

Sintesi Articolo 6

L'articolo raccoglie le definizioni su cui poggia l'intero impianto. Alcune sono determinanti per l'applicazione pratica: «incidente» come evento che compromette disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati o dei servizi; «quasi incidente» come evento che avrebbe potuto produrre tale compromissione ma è stato evitato; «minaccia informatica significativa», «rischio», «vulnerabilità».

Sono definite anche le categorie soggettive richiamate negli allegati: fornitori di servizi di cloud computing, di data center, di reti di distribuzione dei contenuti, di servizi gestiti (MSP) e di servizi di sicurezza gestiti (MSSP), mercati online, motori di ricerca e piattaforme di social network.

La lettura di queste definizioni non è un adempimento formale. Da esse dipendono la qualificazione del soggetto, la perimetrazione dei sistemi informativi e di rete rilevanti e, soprattutto, la soglia oltre la quale un evento diventa notificabile.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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