Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo III
Articolo 16
Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe)
Sintesi Articolo 16
EU-CyCLONe è la rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche. Opera al livello intermedio tra la risposta tecnica dei CSIRT e la decisione politica, sostenendo la gestione coordinata degli incidenti e delle crisi su vasta scala.
I suoi compiti comprendono l'aumento del livello di consapevolezza situazionale, la valutazione delle conseguenze e dell'impatto, la proposta di misure di attenuazione e il coordinamento della gestione delle crisi. Riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. EU-CyCLONe è istituita al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.
2. EU-CyCLONe è composta da rappresentanti delle autorità di gestione delle crisi informatiche degli Stati membri e, nei casi in cui un incidente di cibersicurezza su vasta scala potenziale o in corso abbia o abbia probabilità di avere un impatto significativo sui servizi e sulle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, della Commissione. Negli altri casi, la Commissione partecipa alle attività di EU-CyCLONe in qualità di osservatore.
L'ENISA assicura il segretariato di EU-CyCLONe e sostiene lo scambio sicuro di informazioni, oltre a fornire gli strumenti necessari per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri garantendo uno scambio sicuro di informazioni.
Ove opportuno, EU-CyCLONe può invitare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.
3. EU-CyCLONe svolge i compiti seguenti:
a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di crisi e incidenti su vasta scala;
b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala;
c) valutare le conseguenze e l'impatto dei pertinenti incidenti e delle pertinenti crisi di cibersicurezza su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione;
d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
4. EU-CyCLONe adotta il proprio regolamento interno.
5. EU-CyCLONe riferisce periodicamente al gruppo di cooperazione in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala, nonché in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e importanti.
6. EU-CyCLONe coopera con la rete di CSIRT sulla base di modalità procedurali concordate previste all'articolo 15, paragrafo 6.
7. Entro il 17 luglio 2024 e successivamente ogni 18 mesi, EU-CyCLONe presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del proprio lavoro.