Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo III
Articolo 17
Cooperazione internazionale
Sintesi Articolo 17
L'Unione può concludere accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali per consentire e organizzare la loro partecipazione a determinate attività del gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT ed EU-CyCLONe, nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
Ove opportuno, l'Unione può concludere accordi internazionali, conformemente all'articolo 218 TFUE, con paesi terzi o organizzazioni internazionali, che consentano e organizzino la loro partecipazione ad attività particolari del gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT e di EU-CyCLONe. Tali accordi sono conformi al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.