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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo IV

Articolo 24

Uso dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza

Sintesi Articolo 24

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti essenziali e importanti di utilizzare prodotti, servizi e processi TIC certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, per dimostrare la conformità a specifici requisiti dell'articolo 21.

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per individuare le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo. Per gli operatori, la certificazione non sostituisce il programma di gestione del rischio, ma può costituirne un elemento di evidenza.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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