Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo II
Articolo 10
Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT)
Sintesi Articolo 10
L'articolo istituisce i CSIRT nazionali e ne fissa i requisiti: infrastrutture sicure e ridondate, personale adeguato, continuità del servizio con reperibilità continua, canali di comunicazione protetti e capacità di partecipare alla rete europea.
I CSIRT devono essere in grado di ricevere le segnalazioni, trattarle e restituire assistenza ai soggetti notificanti. Nell'ordinamento italiano queste funzioni sono svolte dal CSIRT Italia, incardinato presso l'ACN, che opera come destinatario delle notifiche di incidente.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Ogni Stato membro designa o istituisce uno o più CSIRT. È possibile designare o istituire i CSIRT all'interno di un'autorità competente. I CSIRT sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, si occupano almeno dei settori, dei sottosettori e dei tipi di soggetto di cui agli allegati I e II e sono responsabili della gestione degli incidenti conformemente a una procedura ben definita.
2. Gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT disponga di risorse adeguate per svolgere efficacemente i suoi compiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT disponga di un'infrastruttura di informazione e comunicazione adeguata, sicura e resiliente attraverso la quale scambiare informazioni con i soggetti essenziali e importanti e con gli altri portatori di interesse pertinenti. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ogni CSIRT contribuisca allo sviluppo di strumenti sicuri per la condivisione delle informazioni.
4. I CSIRT cooperano e, se opportuno, scambiano informazioni pertinenti conformemente all'articolo 29 con comunità settoriali o intersettoriali di soggetti essenziali e importanti.
5. I CSIRT partecipano alle revisioni tra pari organizzate conformemente all'articolo 19.
6. Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei loro CSIRT nella rete di CSIRT.
7. I CSIRT possono stabilire relazioni di cooperazione con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi. Nell'ambito di tali relazioni di cooperazione, gli Stati membri facilitano uno scambio di informazioni efficace, efficiente e sicuro con tali team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi, utilizzando i pertinenti protocolli di condivisione delle informazioni, compreso il protocollo TLP (Traffic Light Protocol). I CSIRT possono scambiare informazioni pertinenti con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi, compresi dati personali a norma del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.
8. I CSIRT possono cooperare con team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di paesi terzi o con organismi equivalenti di paesi terzi, in particolare al fine di fornire loro assistenza in materia di cibersicurezza.
9. Ogni Stato membro notifica alla Commissione senza indebiti ritardi l'identità del CSIRT di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del CSIRT designato come coordinatore conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, i rispettivi compiti in relazione ai soggetti essenziali e importanti e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi.
10. Gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'ENISA nello sviluppo dei CSIRT.