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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII

Articolo 33

Vigilanza ed esecuzione relative a soggetti importanti

Sintesi Articolo 33

Per i soggetti importanti la vigilanza è ex post: le autorità intervengono quando dispongono di elementi, indicazioni o informazioni che facciano ritenere sussistente una violazione degli obblighi di gestione del rischio o di segnalazione.

I poteri disponibili ricalcano in larga parte quelli previsti per i soggetti essenziali - ispezioni, audit mirati, scansioni, richieste di informazioni e di prove di attuazione, istruzioni vincolanti, ordini di conformarsi - ma non comprendono le misure di sospensione della certificazione e di interdizione dalle funzioni dirigenziali.

La differenza va letta con attenzione: non riguarda il livello di sicurezza richiesto, che resta quello dell'articolo 21, ma l'intensità del controllo e il massimale delle sanzioni.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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