Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo III
Articolo 14
Gruppo di cooperazione
Sintesi Articolo 14
Il gruppo di cooperazione riunisce rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA con il compito di sostenere la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni, e di rafforzare la fiducia reciproca.
Tra i suoi compiti figurano l'orientamento sulle modalità di recepimento, lo scambio di buone pratiche, la predisposizione di documenti di indirizzo, il supporto alle valutazioni coordinate dei rischi delle catene di approvvigionamento critiche e la definizione di metodologie comuni.
Il gruppo adotta un programma di lavoro biennale e riferisce periodicamente. Le sue produzioni tecniche, pur non vincolanti, tendono a diventare il parametro con cui le autorità nazionali leggono l'adeguatezza delle misure.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché di rafforzare la fiducia, è istituito un gruppo di cooperazione.
2. Il gruppo di cooperazione svolge i suoi compiti sulla base di programmi di lavoro biennali di cui al paragrafo 7.
3. Il gruppo di cooperazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA. Il Servizio europeo per l'azione esterna partecipa alle attività del gruppo di cooperazione in qualità di osservatore. Le autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità competenti a norma del regolamento (UE) 2022/2554 possono partecipare alle attività del gruppo di cooperazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.
Ove opportuno, il gruppo di cooperazione può invitare a partecipare ai suoi lavori il Parlamento europeo e i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi.
La Commissione ne assicura il segretariato.
4. Il gruppo di cooperazione svolge i compiti seguenti:
a) fornire orientamenti alle autorità competenti in merito al recepimento e all'attuazione della presente direttiva;
b) fornire orientamenti alle autorità competenti in merito allo sviluppo e all'attuazione di politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);
c) scambiare migliori prassi e informazioni relative all'attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda minacce informatiche, incidenti, vulnerabilità, quasi incidenti, iniziative di sensibilizzazione, attività di formazione, esercitazioni e competenze, sviluppo di capacità, norme e specifiche tecniche, nonché l'identificazione dei soggetti essenziali e importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);
d) effettuare scambi di consulenza e cooperare con la Commissione per quanto riguarda le nuove iniziative strategiche in materia di cibersicurezza e la coerenza globale dei requisiti settoriali di cibersicurezza;
e) effettuare scambi di consulenza e cooperare con la Commissione per quanto riguarda i progetti di atti delegati o di esecuzione adottati a norma della presente direttiva;
f) scambiare migliori prassi e informazioni con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione;
g) effettuare scambi di opinioni per quanto riguarda l'attuazione degli atti giuridici settoriali dell'Unione che contengono disposizioni in materia di cibersicurezza;
h) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, paragrafo 9 ed elaborare conclusioni e raccomandazioni;
i) effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza di catene di approvvigionamento critiche conformemente all'articolo 22, paragrafo 1;
j) discutere i casi di assistenza reciproca, fra cui le esperienze e i risultati delle azioni di vigilanza comuni transfrontaliere di cui all'articolo 37;
k) su richiesta di uno o più Stati membri interessati, discutere le richieste specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 37;
l) fornire orientamenti strategici alla rete di CSIRT ed EU–CyCLONe su specifiche questioni emergenti;
m) effettuare scambi di opinioni sulla politica in materia di azioni di follow-up a seguito incidenti e crisi di cibersicurezza su vasta scala sulla base degli insegnamenti tratti dalla rete di CSIRT e da EU-CyCLONe;
n) contribuire alle capacità di cibersicurezza in tutta l'Unione agevolando lo scambio di funzionari nazionali attraverso un programma di sviluppo delle capacità che coinvolga il personale delle autorità competenti o dei CSIRT;
o) organizzare riunioni congiunte periodiche con i pertinenti portatori di interessi del settore privato di tutta l'Unione per discutere le attività svolte dal gruppo di cooperazione e raccogliere contributi sulle sfide strategiche emergenti;
p) discutere le attività intraprese per quanto riguarda le esercitazioni di cibersicurezza, compreso il lavoro svolto dall'ENISA;
q) stabilire la metodologia e gli aspetti organizzativi delle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, nonché stabilire, con l'assistenza della Commissione e dell'ENISA, la metodologia di autovalutazione per gli Stati membri a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, ed elaborare, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, i codici di condotta su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di cibersicurezza designati a norma dell'articolo 19, paragrafo 6;
r) elaborare relazioni, ai fini del riesame di cui all'articolo 40, sull'esperienza acquisita a livello strategico e dalle revisioni tra pari;
s) discutere e svolgere periodicamente una valutazione dello stato di avanzamento delle minacce o degli incidenti informatici, come il ransomware.
Il gruppo di cooperazione presenta le relazioni di cui al primo comma, lettera r), alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei loro rappresentanti in seno al gruppo di cooperazione.
6. Il gruppo di cooperazione può richiedere alla rete di CSIRT una relazione tecnica su argomenti selezionati.
7. Entro il 1o febbraio 2024 e successivamente ogni due anni, il gruppo di cooperazione stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti.
8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
La Commissione scambia pareri e coopera con il gruppo di cooperazione in merito ai progetti di atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente al paragrafo 4, lettera e).
9. Il gruppo di cooperazione si riunisce periodicamente, e in ogni caso una volta all'anno, con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2557 al fine di promuovere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.