Testo ufficiale
I punti di contatto unici dovrebbero garantire un'efficace cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione e l'ENISA. I punti di contatto unici dovrebbero pertanto essere incaricati di trasmettere le notifiche di incidenti significativi con impatto transfrontaliero ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati, su richiesta del CSIRT o dell'autorità competente. A livello nazionale, i punti di contatto unici dovrebbero consentire un'agevole cooperazione intersettoriale con le altre autorità competenti. I punti di contatto unici potrebbero anche ricevere dalle autorità competenti, a norma del regolamento (UE) 2022/ 2554, le pertinenti informazioni sugli incidenti riguardanti i soggetti del settore finanziario, che essi dovrebbero poter trasmettere, a seconda dei casi, ai CSIRT o alle autorità competenti a norma della presente direttiva.