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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo IV

Articolo 23

Obblighi di segnalazione

Sintesi Articolo 23

L'articolo disciplina l'obbligo di segnalazione degli incidenti significativi. Un incidente è significativo se ha causato o può causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto, oppure se ha avuto o può avere ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche causando danni materiali o immateriali considerevoli.

La procedura è scandita in fasi: una preallerta senza indebito ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente, indicando se vi sia il sospetto di atto illecito o malevolo e di possibile impatto transfrontaliero; una notifica dell'incidente entro 72 ore, che aggiorna la preallerta e fornisce una valutazione iniziale di gravità, impatto e indicatori di compromissione.

Su richiesta del CSIRT o dell'autorità competente è dovuta una relazione intermedia; entro un mese dalla notifica è dovuta una relazione finale con descrizione dettagliata dell'incidente, tipologia della minaccia e causa originaria, misure di attenuazione applicate ed eventuale impatto transfrontaliero. Se l'incidente è ancora in corso, la relazione finale è sostituita da una relazione sui progressi e va comunque presentata entro un mese dalla gestione dell'incidente.

È previsto l'obbligo di informare i destinatari dei servizi quando l'incidente può ripercuotersi negativamente sulla fornitura, e di comunicare le misure che questi possono adottare. Il CSIRT fornisce riscontro al soggetto notificante, di norma entro 24 ore dalla preallerta.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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