Testo ufficiale
Qualora vengano a conoscenza di un incidente significativo, i soggetti essenziali o importanti dovrebbero essere tenuti a presentare un preallarme senza indebito ritardo, e comunque entro 24 ore. Tale preallarme dovrebbe essere seguito da una notifica dell'incidente. I soggetti interessati dovrebbero presentare una notifica dell'incidente senza indebito ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo, allo scopo, in particolare, di aggiornare le informazioni trasmesse nel preallarme e di indicare una valutazione iniziale dell'incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione. Una relazione finale dovrebbe essere presentata entro un mese dalla notifica dell'incidente. Il preallarme dovrebbe contenere soltanto le informazioni necessarie per informare il CSIRT, o se del caso l'autorità competente, dell'incidente significativo e consentire al soggetto interessato di chiedere assistenza, se necessario. Tale preallarme dovrebbe indicare, ove opportuno, se l'incidente significativo è sospettato di essere il risultato di atti illeciti o malevoli e se è probabile che abbia un impatto transfrontaliero. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'obbligo di presentare tale preallarme, o la successiva notifica dell'incidente, non sottragga le risorse del soggetto notificante alle attività relative alla gestione degli incidenti, che dovrebbero essere considerate prioritarie, per evitare che gli obblighi di segnalazione degli incidenti sottraggano risorse alla gestione della risposta agli incidenti o compromettano altrimenti gli sforzi dei soggetti a tale riguardo. In caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i soggetti interessati forniscano una relazione sui progressi in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell'incidente significativo.