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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo II

Articolo 8

Autorità competenti e punti di contatto unici

Sintesi Articolo 8

Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per la cibersicurezza e un punto di contatto unico, dotandoli di risorse adeguate a svolgere i compiti previsti. Il punto di contatto unico esercita la funzione di collegamento per la cooperazione transfrontaliera.

Le autorità devono cooperare con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con quelle di protezione dei dati e con le forze di polizia. Il modello italiano concentra queste funzioni in capo all'ACN, con autorità di settore a supporto.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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