Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo II
Articolo 8
Autorità competenti e punti di contatto unici
Sintesi Articolo 8
Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per la cibersicurezza e un punto di contatto unico, dotandoli di risorse adeguate a svolgere i compiti previsti. Il punto di contatto unico esercita la funzione di collegamento per la cooperazione transfrontaliera.
Le autorità devono cooperare con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con quelle di protezione dei dati e con le forze di polizia. Il modello italiano concentra queste funzioni in capo all'ACN, con autorità di settore a supporto.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della cibersicurezza e dei compiti di vigilanza di cui al capo VII (autorità competenti).
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 controllano l'attuazione della presente direttiva a livello nazionale.
3. Ogni Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico. Se uno Stato membro designa o istituisce soltanto un'autorità competente a norma del paragrafo 1, quest'ultima è anche il punto di contatto unico per tale Stato membro.
4. Ogni punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità del relativo Stato membro con le autorità pertinenti degli altri Stati membri, e, ove opportuno, con la Commissione e l'ENISA, nonché per garantire la cooperazione intersettoriale con altre autorità competenti dello stesso Stato membro.
5. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti e i propri punti di contatto unici siano dotati di risorse adeguate per svolgere in modo efficiente ed efficace i compiti loro assegnati e conseguire in questo modo gli obiettivi della presente direttiva.
6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione, senza indebiti ritardi, l'identità dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 e del punto di contatto unico di cui al paragrafo 3, i compiti di tali autorità e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ciascuno Stato membro rende pubblica l'identità della propria autorità competente. La Commissione elabora un elenco dei punti di contatto unici disponibili.