Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo IV
Articolo 25
Normazione
Sintesi Articolo 25
Gli Stati membri incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali pertinenti per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete, senza imporne né discriminarne l'impiego di una in particolare.
Nella prassi, l'adesione a standard riconosciuti è la via più praticabile per documentare l'adeguatezza delle misure rispetto allo stato dell'arte richiesto dall'articolo 21.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Per promuovere l'attuazione convergente dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali relative alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete.
2. L'ENISA, in cooperazione con gli Stati membri e, se opportuno, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, elabora documenti di consulenza e orientamento riguardanti tanto i settori tecnici da prendere in considerazione in relazione al paragrafo 1, quanto le norme già esistenti, comprese le norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.