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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo II

Articolo 13

Cooperazione a livello nazionale

Sintesi Articolo 13

Le autorità competenti, i punti di contatto unici e i CSIRT devono cooperare tra loro all'interno dello stesso Stato membro, scambiandosi le informazioni necessarie all'assolvimento dei rispettivi compiti.

È previsto il raccordo con le autorità di protezione dei dati quando un incidente comporta una violazione di dati personali, con le autorità competenti ai sensi della direttiva CER per i soggetti critici, e con le forze di polizia. Il coordinamento interno è il presupposto perché la singola notifica non generi procedimenti scollegati.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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