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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII

Articolo 31

Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione

Sintesi Articolo 31

L'articolo definisce l'assetto generale della vigilanza. Le autorità competenti devono disporre di poteri effettivi di controllo e di esecuzione e agire in base a un approccio fondato sul rischio, dando priorità agli interventi che presentano maggiore criticità.

È fissata la differenza strutturale tra i due regimi: la vigilanza sui soggetti essenziali è ex ante e proattiva, quella sui soggetti importanti è ex post, attivata cioè da elementi che facciano presumere una violazione. In entrambi i casi, il trattamento dei dati personali connesso alla vigilanza deve rispettare il quadro europeo di protezione dei dati.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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