Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII
Articolo 31
Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione
Sintesi Articolo 31
L'articolo definisce l'assetto generale della vigilanza. Le autorità competenti devono disporre di poteri effettivi di controllo e di esecuzione e agire in base a un approccio fondato sul rischio, dando priorità agli interventi che presentano maggiore criticità.
È fissata la differenza strutturale tra i due regimi: la vigilanza sui soggetti essenziali è ex ante e proattiva, quella sui soggetti importanti è ex post, attivata cioè da elementi che facciano presumere una violazione. In entrambi i casi, il trattamento dei dati personali connesso alla vigilanza deve rispettare il quadro europeo di protezione dei dati.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti monitorino efficacemente e adottino le misure necessarie a garantire il rispetto della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità competenti di conferire priorità ai compiti di vigilanza. Tale priorità si fonda su un approccio basato sul rischio. A tal fine, nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza di cui agli articoli 32 e 33, le autorità competenti possono stabilire metodologie di vigilanza che consentano di conferire priorità a tali compiti secondo un approccio basato sul rischio.
3. Le autorità competenti operano in stretta cooperazione con le autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, senza pregiudicare la competenza e i compiti delle autorità di controllo di cui a tale regolamento.
4. Fatti salvi i quadri legislativi e istituzionali nazionali, gli Stati membri provvedono affinché nel vigilare sul rispetto, da parte degli enti della pubblica amministrazione, della presente direttiva e nell'imporre misure di esecuzione in caso di violazione della presente direttiva, le autorità competenti dispongano dei poteri adeguati per svolgere tali compiti con indipendenza operativa rispetto agli enti della pubblica amministrazione sottoposti a vigilanza. Gli Stati membri possono decidere di imporre misure di vigilanza e di esecuzione adeguate, proporzionate ed efficaci in relazione a tali enti conformemente ai quadri legislativi e istituzionali nazionali.