Testo ufficiale
I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Tuttavia, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbero essere considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale forniscono i loro servizi. I fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network dovrebbero essere considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro in cui hanno lo stabilimento principale nell'Unione. Gli enti della pubblica amministrazione dovrebbero rientrare nella giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti. Se fornisce servizi o è stabilito in più di uno Stato membro, il soggetto dovrebbe rientrare nella giurisdizione separata e concorrente di ciascuno di tali Stati membri. Le autorità competenti di tali Stati membri dovrebbero cooperare, prestarsi assistenza reciproca e, ove opportuno, condurre azioni comuni di vigilanza. Qualora esercitino la giurisdizione, gli Stati membri non dovrebbero imporre misure di esecuzione o comminare sanzioni più di una volta per lo stesso comportamento, in linea con il principio del ne bis in idem.