nis2-directive.it

Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo V

Articolo 26

Giurisdizione e territorialità

Sintesi Articolo 26

L'articolo stabilisce i criteri di giurisdizione. Di regola, un soggetto è soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito. Regole particolari valgono per fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, che rientrano nella giurisdizione dello Stato in cui prestano i servizi.

Per i fornitori di servizi DNS, i registri dei TLD, i fornitori di cloud, data center, CDN, servizi gestiti e di sicurezza gestiti, mercati online, motori di ricerca e piattaforme di social network vale il criterio dello stabilimento principale, individuato di norma nello Stato in cui sono adottate prevalentemente le decisioni sulle misure di gestione del rischio.

I soggetti non stabiliti nell'Unione che vi offrono servizi devono designare un rappresentante stabilito in uno degli Stati membri in cui i servizi sono offerti.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

Scrivici su WhatsApp