Testo ufficiale
Al fine di garantire l'adempimento, da parte dei soggetti, degli obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cooperare e prestarsi reciproca assistenza per quanto riguarda le misure di vigilanza e di applicazione, in particolare quando un soggetto fornisce servizi in più di uno Stato membro o quando i suoi sistemi informatici e di rete sono situati in uno Stato membro diverso da quello in cui presta servizi. Nel fornire assistenza, l'autorità competente interpellata dovrebbe adottare misure di vigilanza o di esecuzione conformemente al diritto nazionale. Onde garantire il buon funzionamento dell'assistenza reciproca ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero avvalersi del gruppo di cooperazione quale forum per esaminare i singoli casi e le richieste di assistenza.