Testo ufficiale
Al fine di garantire una vigilanza e un'esecuzione efficaci, in particolare quando la situazione ha una dimensione transfrontaliera, gli Stati membri che hanno ricevuto una richiesta di assistenza reciproca dovrebbero, nei limiti di tale richiesta, adottare misure di vigilanza e di esecuzione adeguate in relazione al soggetto oggetto di tale richiesta, e che fornisce servizi o che dispone di sistemi informatici e di una rete sul territorio di tale Stato membro.