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Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo I

Articolo 2

Ambito di applicazione

Sintesi Articolo 2

L'articolo delimita a chi si applica la direttiva. La regola generale combina il settore di attività (allegati I e II) con la dimensione dell'impresa: rientrano di norma i soggetti che superano i massimali delle piccole imprese. È il criterio che in Italia si ritrova nell'impianto di identificazione dei soggetti NIS.

Accanto alla regola dimensionale, il testo elenca i casi in cui la soglia non conta: fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, prestatori di servizi fiduciari, registri dei TLD e fornitori di servizi DNS rientrano a prescindere dalle dimensioni, così come i soggetti unici nel loro Stato o la cui interruzione avrebbe impatto significativo su sicurezza pubblica, incolumità o salute.

Sono poi disciplinati i rapporti con la pubblica amministrazione e le esclusioni: sicurezza nazionale, difesa, pubblica sicurezza e attività giudiziarie restano fuori, e gli Stati membri possono esentare specifici soggetti che svolgono attività in questi ambiti. La verifica dell'ambito è quindi un esercizio a due passaggi, settoriale e dimensionale, con eccezioni da valutare caso per caso.

Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.

Testo ufficiale

Fonte: EUR-Lex.

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