Testo ufficiale
Ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148, gli Stati membri erano responsabili di identificare i soggetti che soddisfacevano i criteri per essere considerati operatori di servizi essenziali. Al fine di eliminare le ampie divergenze tra gli Stati membri a tale riguardo e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e gli obblighi di segnalazione per tutti i soggetti pertinenti, è opportuno stabilire un criterio uniforme che determini quali soggetti rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tale criterio dovrebbe consistere nell'applicazione di una regola della soglia di dimensione, in base alla quale si considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5), o superano i massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e che operano nei settori e forniscono le tipologie di servizi o svolgono le attività contemplati dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevedere che determinate piccole imprese e microimprese, quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale allegato, che soddisfano criteri specifici che indicano un ruolo chiave per la società, l'economia o per particolari settori o tipi di servizi rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.