Testo ufficiale
L'esclusione degli enti della pubblica amministrazione dall'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti che operano principalmente nei settori della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa o svolgono attività di contrasto, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. Tuttavia, gli enti della pubblica amministrazione le cui attività sono solo marginalmente connesse a tali settori non dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Ai fini della presente direttiva, non si considera che i soggetti con competenze normative operino nel settore dell'attività di contrasto e pertanto essi non sono esclusi su tale base dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli enti della pubblica amministrazione istituiti congiuntamente con un paese terzo in conformità di un accordo internazionale sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non si applica alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nei paesi terzi né ai loro sistemi informatici e di rete, nella misura in cui tali sistemi siano situati nei locali della missione o utilizzati per utenti in un paese terzo.