Direttiva (UE) 2022/2555 · Capo VII
Articolo 36
Sanzioni
Sintesi Articolo 36
Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento e adottano tutte le misure necessarie alla sua applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Sintesi editoriale a finalità informativa: non sostituisce il testo ufficiale.
Testo ufficiale
Fonte: EUR-Lex.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 17 gennaio 2025, tali norme e misure e la informano, immediatamente, di qualsiasi modifica apportata successivamente.