Testo ufficiale
Al fine di rendere efficace l'esecuzione, è opportuno stabilire un elenco minimo di competenze di esecuzione che possono essere esercitate in caso di violazione delle misure di gestione e segnalazione dei rischi di cibersicurezza previsti dalla presente direttiva, istituendo un quadro chiaro e coerente per tali misure di esecuzione in tutta l'Unione. Occorre tenere debitamente conto della natura, della gravità e della durata del danno materiale o immateriale causato, del carattere doloso o colposo della violazione della presente direttiva, delle azioni intraprese per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale, del grado di responsabilità o di eventuali violazioni precedenti pertinenti, del grado di cooperazione con l'autorità competente e di qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante. Le misure di esecuzione, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbero essere proporzionate e la loro imposizione dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), inclusi il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.