Testo ufficiale
Al fine di rafforzare ulteriormente l'efficacia e il carattere dissuasivo delle misure di esecuzione applicabili alle violazioni della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di sospendere temporaneamente o di richiedere la sospensione temporanea di una certificazione o di un'autorizzazione relativa a una parte o alla totalità dei servizi pertinenti forniti o dalle attività effettuate da un soggetto essenziale e richiedere l’imposizione di un divieto temporaneo all'esercizio di funzioni dirigenziali da parte di qualsiasi persona fisica che svolga funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale. Data la loro gravità e l'impatto sulle attività dei soggetti e, in ultima analisi, sugli utenti, tali sospensioni o divieti temporanei dovrebbero essere applicati solo in proporzione alla gravità della violazione e tenendo conto delle circostanze di ciascun singolo caso, tra cui il carattere doloso o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale Tali sospensioni o divieti temporanei dovrebbero essere applicati solo come ultima ratio, vale a dire solo una volta esaurite le altre pertinenti misure di esecuzione previste dalla presente direttiva, e solo fino a quando il soggetto interessato non adotti le misure necessarie per rimediare alle carenze o per conformarsi alle prescrizioni dell'autorità competente per cui tali sospensioni o divieti temporanei sono stati applicati. L'imposizione di tali sospensioni o i divieti temporanei dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità ai principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi il diritto a un ricorso effettivo e ad un giusto processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.