Testo ufficiale
I registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero essere tenuti a rendere pubblicamente disponibili i dati di registrazione dei nomi di dominio che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, come i dati riguardanti le persone giuridiche, in linea con il preambolo del regolamento (UE) 2016/679. Per le persone giuridiche, i registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero rendere pubblicamente disponibili almeno il nome del soggetto che procede alla registrazione e il numero di telefono di contatto. Anche l'indirizzo di posta elettronica di contatto dovrebbe essere pubblicato, a condizione che non contenga dati personali come alias di posta elettronica o account funzionali. I registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero inoltre consentire l'accesso legittimo a specifici dati di registrazione dei nomi di dominio riguardanti le persone fisiche ai legittimi richiedenti l'accesso, in conformità al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero imporre ai registri dei nomi di dominio di primo livello e ai soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di rispondere senza indebito ritardo alle richieste di divulgazione dei dati di registrazione dei nomi di dominio presentate da legittimi richiedenti l'accesso. I registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio dovrebbero stabilire politiche e procedure per la pubblicazione e la divulgazione dei dati di registrazione, compresi accordi sul livello dei servizi, ai fini del trattamento delle richieste di accesso dei legittimi richiedenti l'accesso. Tali politiche e procedure dovrebbero tenere conto, nella misura del possibile, di eventuali orientamenti e delle norme elaborate dalle strutture di governance multipartecipativa a livello internazionale. La procedura di accesso potrebbe comprendere l'uso di un'interfaccia, di un portale o di un altro strumento tecnico per fornire un sistema efficiente per la richiesta dei dati di registrazione e l'accesso agli stessi. Al fine di promuovere pratiche armonizzate in tutto il mercato interno, la Commissione può, fatte salve le competenze del comitato europeo per la protezione dei dati, fornire orientamenti su tali procedure che tengano conto, nella misura del possibile, delle norme elaborate dalle strutture di governance multipartecipativa a livello internazionale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le modalità di accesso ai dati di registrazione dei nomi di dominio, a carattere personale e non, siano gratuite.