Testo ufficiale
Per tener conto della natura transfrontaliera dei servizi e delle attività dei fornitori di servizi DNS, dei registri dei nomi di dominio di primo livello, dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, dei fornitori di servizi di cloud computing, dei fornitori di servizi di data center, dei fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, dei fornitori di servizi gestiti, dei fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché dei fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, tali soggetti dovrebbero essere posti sotto la giurisdizione di un solo Stato membro. La giurisdizione dovrebbe essere attribuita allo Stato membro in cui il soggetto interessato ha lo stabilimento principale nell'Unione. Il criterio dello stabilimento ai fini della presente direttiva implica l'esercizio effettivo dell'attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica. Il rispetto di tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i sistemi informatici e di rete siano situati fisicamente in un determinato luogo; la presenza e l'utilizzo dei sistemi in questione non costituiscono di per sé lo stabilimento principale e non sono pertanto criteri decisivi per la sua determinazione. Si dovrebbe considerare che lo stabilimento principale dovrebbe sia nello Stato membro in cui sono prevalentemente adottate nell'Unione le decisioni relative alle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza. Ciò corrisponderà di norma alla sede dell'ammi nistrazione centrale dei soggetti nell'Unione. Se non è possibile determinare detto Stato membro o se tali decisioni non sono adottate nell'Unione, si dovrebbe considerare che lo stabilimento principale sia nello Stato membro in cui sono effettuate le operazioni di cibersicurezza. Se non è possibile determinare detto Stato membro, si dovrebbe considerare che lo stabilimento principale sia nello Stato membro in cui il soggetto ha lo stabilimento con il maggior numero di dipendenti nell'Unione. Qualora i servizi siano forniti da un gruppo di imprese, si dovrebbe considerare lo stabilimento principale dell'impresa controllante come lo stabilimento principale del gruppo di imprese.