Testo ufficiale
In considerazione delle interconnessioni tra la cibersicurezza e la sicurezza fisica dei soggetti, dovrebbe essere garantito un approccio coerente tra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la presente direttiva. A tal fine, i soggetti identificati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557 dovrebbero essere considerati soggetti essenziali a norma della presente direttiva. Inoltre, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere affinché la propria strategia nazionale in materia di cibersicurezza preveda un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento all'interno di detto Stato membro tra le proprie autorità competenti a norma della presente direttiva e quelle previste dalla direttiva (UE) 2022/2557 nel contesto della condivisione delle informazioni sui rischi, sulle minacce informatiche e sugli incidenti nonché sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici e dello svolgimento di compiti di vigilanza. Le autorità competenti a norma della presente direttiva e della direttiva (UE) 2022/2557 dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni senza indebito ritardo, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici, delle minacce informatiche, dei rischi e degli incidenti nonché per quanto riguarda i rischi, le minacce e gli incidenti non informatici che interessano i soggetti critici, tra cui le misure di cibersicurezza e fisiche adottate dai soggetti critici nonché i risultati delle attività di vigilanza svolte riguardo a tali soggetti. Inoltre, al fine di razionalizzare le attività di vigilanza tra le autorità competenti a norma della presente direttiva e della direttiva (UE) 2022/2557 e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i soggetti interessati, tali autorità competenti dovrebbero adoperarsi per armonizzare i modelli di notifica degli incidenti e le procedure di vigilanza. Se del caso, le autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557 dovrebbero poter chiedere alle autorità competenti ai sensi della presente direttiva di esercitare i propri poteri di vigilanza e di esecuzione in relazione a un soggetto che è individuato come soggetto critico ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 A tal fine, le autorità competenti a norma della presente direttiva e della direttiva (UE) 2022/2557 dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni, ove possibile in tempo reale.