Testo ufficiale
Qualora un fornitore di servizi DNS, un registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che fornisce servizi di registrazione dei nomi di dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitori di servizi di data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore di servizi gestiti, un fornitore di servizi di sicurezza gestiti o un fornitore di un mercato online, di un motore di ricerca online o di una piattaforma di servizi di social network non sia stabilito nell'Unione, ma offra servizi nell'Unione, esso dovrebbe designare un rappresentante nell'Unione. Per determinare se tale soggetto stia offrendo servizi nell'Unione, è opportuno verificare se il soggetto stia progettando di fornire servizi a persone in uno o più Stati membri. La semplice accessibilità nell'Unione del sito web del soggetto o di un intermediario, oppure di un indirizzo di posta elettronica o di altri dati di contatto, o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il soggetto è stabilito, dovrebbe essere considerata insufficiente per accertare tale intenzione. Tuttavia, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare servizi in tale lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nell'Unione, potrebbero evidenziare che il soggetto sta progettando di offrire servizi all'interno dell'Unione. Il rappresentante dovrebbe agire a nome del soggetto e le autorità competenti o i CSIRT dovrebbero poterlo contattare. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del soggetto affinché agisca a suo nome con riguardo agli obblighi di quest'ultimo ai sensi della presente direttiva, compresa la segnalazione di incidenti.