Testo ufficiale
Al fine di garantire una panoramica chiara dei fornitori di servizi DNS, dei registri dei nomi di dominio di primo livello, dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, dei fornitori di servizi di cloud computing, dei fornitori di servizi di data center, dei fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, dei fornitori di servizi gestiti, dei fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché dei fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, che offrono servizi nell'Unione rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, l'ENISA dovrebbe creare e mantenere un registro di tali entità, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, se del caso attraverso i meccanismi nazionali istituiti per la loro registrazione. I punti di contatto unici dovrebbero trasmettere all'ENISA le informazioni ed eventuali modifiche apportate. Al fine di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni che dovrebbero essere incluse in tale registro, gli Stati membri possono trasmettere all'ENISA le informazioni su tali soggetti disponibili in qualsiasi registro nazionale. L'ENISA e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per agevolare l'interoperabilità di tali registri, garantendo nel contempo la protezione delle informazioni riservate o classificate. L'ENISA dovrebbe istituire adeguati protocolli di classificazione e gestione delle informazioni per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni divulgate e limitare l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione di dette informazioni agli utenti destinatari.