Testo ufficiale
Gli Stati membri dovrebbero essere adeguatamente dotati delle capacità tecniche e organizzative necessarie a prevenire e rilevare gli incidenti e i rischi, nonché a rispondervi e a mitigare il loro impatto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto designare uno o più CSIRT ai sensi della presente direttiva e garantire che essi dispongano di risorse e capacità tecniche adeguate. I CSIRT dovrebbero rispondere ai requisiti stabiliti nella presente direttiva al fine di garantire l'esistenza di capacità efficaci e compatibili per far fronte ai rischi e agli incidenti e garantire un'efficiente collaborazione a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter designare come CSIRT le squadre di pronto intervento informatico (CERT) esistenti. Al fine di rafforzare il rapporto di fiducia tra i soggetti e i CSIRT, nei casi in cui un CSIRT faccia parte di un'autorità competente, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la separazione funzionale tra i compiti operativi svolti dai CSIRT, in particolare per quanto riguarda la condivisione delle informazioni e l'assistenza fornita ai soggetti, e le attività di vigilanza delle autorità competenti.