Testo ufficiale
L'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte delle autorità competenti non dovrebbe ostacolare inutilmente le attività commerciali del soggetto interessato. Nell'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza nei confronti dei soggetti essenziali, tra cui lo svolgimento di ispezioni in loco e la vigilanza a distanza, le indagini sui casi di violazione della presente direttiva e lo svolgimento di audit sulla sicurezza o scansioni di sicurezza, le autorità competenti dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulle attività commerciali del soggetto interessato.